• O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Home Chi Siamo Statuto

Per informazioni:
Questo indirizzo e-mail protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Statuto PDF Stampa E-mail

Art. 1 – È costituita un’Associazione denominata “ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PER L’ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE”, in breve “I.S.S.A.S.” – ONLUS”.
L’acronimo ONLUS deve altresì essere inserito in qualsivoglia segno o comunicazione rivolta al pubblico.
La sede legale della Associazione è stabilita in Via Appia Nuova Amari, 270 int. 7 – Roma , la sede operativa in Via Don Orione, 8 – 00183 Roma.
L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. – L’Associazione si ispira ai valori cristiani ed è aperta alla cultura europea.
I soci si ispirano al concetto di salute espresso dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: “La salute è uno stato di completo benessere psicofisico e sociale e non consiste solamente in un’assenza di malattia o infermità.  Il possesso del migliore stato di salute che è possibile ottenere costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, la sua opinione politica, la sua condizione economica e sociale” e ne promuovono l’attuazione

Art. 3 – La Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale da attuarsi nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e sociosanitaria;
b) beneficenza;
c) istruzione;
d) formazione.

Le predette finalità si attuano attraverso:
1)      ricerca socio-sanitaria finalizzata, sul territorio, per la costruzione di modelli di intervento più idonei;
2)      formazione professionale con particolare riferimento alla formazione di operatori dei servizi socio-sanitari ed educativi, a tutti i livelli di specializzazione fino al post-laurea;
3)      progettazione, gestione e valutazione di servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, residenziali o aperti, rivolti a minori, disabili, anziani, malati, soggetti a rischio, devianti, anche con attività di supporto psicologico e sociale;
4)      centro per la famiglia con studi, ricerca, e progetti con il soggetto famiglia e associazioni di famiglie, consultorio familiare con interventi individuali, di coppia e sistemici, mediante consulenza, psicoterapia, mediazione familiare, comunicazione facilitata ed empatica, interventi per il disagio adolescenziale, disturbi dei comportamenti alimentari, abuso e dipendenze da sostanze, turbe psichiche e psichiatriche;
5)      formazione dei formatori e degli adulti, la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado per adeguare la formazione di base alla evoluzione didattica e scientifica per adeguarla alle diverse tipologie di utenti, in particolare portatori di handicap e adulti;
6)      Università per la terza età “ La Saggezza” anche con sedi decentrate;
7)      Valutazione di qualità dei servizi alla persona.

Art 4 – L’Associazione, nella cessione dei beni e nelle prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie, intende arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni  fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 5 – È fatto divieto all’Associazione di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse, analoghe a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle statutarie indicate in quanto integrative delle stesse.

Art. 6 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervenissero sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)   le quote associative periodiche versate dai soci;
b)   i proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;
c)   i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
d)   il ricavato derivante dall’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
d)   le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi;
f)    ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 7 – Facendo adesione al presente  Statuto possono iscriversi all’Associazione tutte le persone fisiche legalmente capaci ed in possesso della cittadinanza italiana.  Essi dovranno presentare domanda all’Organo di Amministrazione dell’Associazione che sarà tenuto a comunicare ai richiedenti l’accettazione della domanda ovvero, motivandola, la sua non accettazione, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda stessa sarà pervenuta all’Associazione.  Qualora il Consiglio di Amministrazione non si esprima negativamente per il tramite di un provvedimento di accoglimento della domanda essa deve intendersi accolta.
Successivamente gli ammessi dovranno versare una quota di associazione che verrà annualmente stabilita con le modalità di pagamento previste dagli amministratori.
Non vi è alcuna disparità di trattamento fra gli associati all’interno dell’Associazione, potendo infatti ciascuno di essi partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi.
L’adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.
Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell’effettività del rapporto stesso.

Art. 8 - Gli associati si obbligano a prestare gratuitamente la propria attività al meglio delle capacità di ognuno di essi perché possano essere perseguiti gli scopi dell’Associazione.

Art. 9 -  La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità.
La morosità verrà dichiarata dagli amministratori.
L’indegnità verrà sancita dall’assemblea degli associati.
Il recesso opera in ogni caso dall’esercizio successivo a quello in corso al momento dell’accertamento dell’evento che lo ha determinato.
Esso non da comunque diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.

Art.10 - Organi dell’Associazione sono:

  1. Il Presidente

  2. L’Assemblea dei Soci

  3. Il Consiglio di Amministrazione

Art. 11 – Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché  nelle controversie con gli associati; in particolare la rappresentanza nei confronti degli istituti di credito e l’amministrazione postale, presso i quali può aprire conti correnti e trarre e girare assegni.   Il Presidente cura altresì l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.  Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio; in tal caso occorre la ratificazione da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 12 – L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e comprende tutti gli associati iscritti.
La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente dell’Associazione mediante avviso personale agli associati da spedirsi con anticipo di almeno dieci giorni.  In caso di particolare urgenza a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.
L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte l’anno per approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.  Rispettivamente entro quattro e undici mesi dall‘inizio del periodo d’imposta.
Potrà inoltre essere convocata quando il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno e dovrà essere convocata quando ne facciano richiesta al Consiglio di amministrazione almeno un decimo degli associati.
Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all’art. 2532, secondo comma, c.c.  I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio con diritto di voto.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa periodica.
L’assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente dell’Assemblea spetta di constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti all’Assemblea.

Art. 13 – L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione, almeno i due terzi degli associati, e in seconda convocazione, che potrà essere fissata nel medesimo giorno della prima, ad almeno un’ora dalla stessa, qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’assemblea ordinaria:
-         stabilisce le direttive generali dell’attività dell’Associazione;
-         elegge il Consiglio di Amministrazione;
-         elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-         delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 14 – L’Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a)      sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
b)     sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme in materia di ONLUS;
c)      su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione è formato da cinque componenti, viene nominato dall’Assemblea fra coloro che rivestono la qualità di associati da almeno tre anni e dura in carica tre anni.
In seno al Consiglio di Amministrazione viene nominato un segretario il quale cura la redazione, e la successiva tenuta degli atti redatti dall’Assemblea e dal Consiglio.
Al Consiglio di Amministrazione  spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo soltanto quanto riservato all’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Art.16 – L’esercizio finanziario si chiude il 31dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro il 31 marzo di ogni anno per la relazione del bilancio o del rendiconto consuntivo economico finanziario e patrimoniale obbligatorio, da sottoporre All’approvazione successiva da parte dell’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, viene convocato ulteriormente entro il 31 ottobre di ogni anno per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea.
Presso la sede dell’Associazione è previsto il deposito dei bilanci che dovrà avvenire esclusivamente nei quindici giorni antecedenti l’adunanza dell’Assemblea e dovranno rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro visione.

Art. 17 – La carica di Presidente, come quella di amministratore è gratuita.  Per la responsabilità degli amministratori, sia nei confronti degli associati che dei terzi, valgono le norme di legge in tema di associazioni non riconosciute.

Art. 18 – È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero a favore di altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale che rientrino nella medesima e unitaria struttura.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 – In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L.23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o mutualistici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, con riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni contenute nel Libro I e V del Codice Civile e a quelle sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui, in particolare , al D. Lgs n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 17 Marzo 2010 23:51 )